Il Consiglio dell’ANAC ha approvato nella seduta dell’8 marzo 2017, dopo la consultazione pubblica, le Linee guida sull’applicazione dell’art. 14 del d.lgs. 33/2013 “Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali”, come modificato dall’art. 13 del d.lgs. 97/2016. Alla luce delle modifiche introdotte dal d.lgs. 97/2016, le Linee guida forniscono indicazioni e chiarimenti sull’attuazione delle misure di trasparenza contenute nell’art. 14, oggi riferite ad un novero di soggetti più ampio rispetto al testo previgente.
Le Linee guida entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla G.U. e sostituiscono integralmente la delibera numero 144 del 7 ottobre 2014.
L’art. 14 del d.lgs. 33/2013, come modificato dall’art. 13 del d.lgs. 97/2016, disciplina gli obblighi di trasparenza riguardanti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali nelle amministrazioni pubbliche. Le disposizioni dell’art. 14 rivestono un particolare rilievo, tenuto conto dell’intento perseguito dal legislatore di rafforzare il regime di trasparenza. Risulta, infatti, ampliato in modo significativo il novero dei soggetti interessati, con l’evidente finalità di rendere conoscibili le informazioni specificate dalla norma con riferimento a tutte le figure che a vario titolo ricoprono ruoli di vertice cui sono attribuite competenze di indirizzo generale, politico-amministrativo o di gestione e di amministrazione attiva.
Tra le novità più evidenti niente più obbligo di pubblicazione per i documenti e le dichiarazioni relativi alla situazione reddituale e patrimoniale degli amministratori, dei dirigenti e delle posizioni organizzative dei Comuni con popolazione inferiore ai 15mila abitanti.
Per poter aiutare in questa procedura le Amministrazioni e gli Enti Locali arrivano in aiuto delle PA determinati software informatici, studiati ad hoc per rendere più efficiente e visibilmente più limpida la trasparenza delle medesime. Un esempio su tutti è quello studiato dalla società Datanet Srl di Tremestieri Etneo, che ha reso disponibile per gli Enti Locali il proprio progetto, Online PA.
Una piattaforma ad hoc per consentire agli Enti utilizzatori del software per la pubblicazione delle informazioni sul sito istituzionale di rispettare le disposizioni di legge.
Tra i Comuni che hanno scelto questa soluzione si segnala anche la Città di Messina, che ha presentato in conferenza stampa il suo nuovo portale istituzionale, primo capoluogo di provincia a seguire le nuove linee guida dell’AGID.
L’Anac conferma che obblighi non sussistono nei casi in cui incarichi o cariche siano attribuiti a titolo gratuito, ovvero senza la corresponsione di alcuna forma di remunerazione, indennità o gettone di presenza, precisando tuttavia che la deroga è da intendersi applicabile esclusivamente nelle ipotesi in cui la gratuità sia prevista da disposizioni normative e statutarie che regolano l’organizzazione e l’attività delle amministrazioni e degli enti o da deliberazione con carattere generale.
Alla luce della nuova configurazione degli obblighi concernenti i titolari di incarichi, le presenti Linee guida contengono indicazioni rivolte in particolare alle amministrazioni destinatarie delle disposizioni del d.lgs. 33/2013, individuate all’art. 2-bis, co. 1: si tratta delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, co. 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi comprese le autorità portuali, nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione.
In base all’art. 1, co. 2, del d.lgs. 165/2001, le pubbliche amministrazioni sono «tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI». Le presenti Linee guida costituiscono linee di indirizzo anche per gli ordini professionali, sia nazionali che territoriali, non ritenendosi sussistenti ragioni di incompatibilità delle disposizioni in argomento con l’organizzazione di tali soggetti. L’applicazione delle medesime disposizioni agli altri soggetti indicati nell’art. 2-bis, co. 2 del d.lgs. 33/2013 ovvero enti pubblici economici, società in controllo pubblico, associazioni, fondazioni e enti di diritto privato comunque denominati, sarà trattata in distinte Linee guida.